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Rifacimento Tetti: come accedere al bonus 110%

Tra le numerose misure di sostegno introdotte lo scorso anno dal Governo, figurano diverse agevolazioni finalizzate ad incentivare l’edilizia abitativa. Una di queste è l’ormai noto SuperBONUS 110%, applicabile a due categorie di interventi: i “trainanti” (o “principali”) ed i “trainati” (o “aggiuntivi”). Tra i lavori considerati “trainanti” viene riconosciuta fra le altre opere, la possibilità di intervenire sulla copertura con relativo rifacimento, rientrante nell’ambito delle opere di isolamento termico degli involucri.

Rifacimento tetto e bonus 110%

Il Superbonus è una agevolazione fiscale che consente di abbattere i costi di rifacimento del tetto comprendendo le opere riguardanti la copertura degli edifici e, come anticipato, il loro isolamento termico. In base a quanto si legge dalla guida redatta dall’Agenzia delle Entrate – disponibile in calce alla sezione dedicata al bonus – l’agevolazione “spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, vani non riscaldati o il terreno”. Sia i tetti piani, sia quelli inclinati possono dunque diventare oggetto di un rinnovo generale per una miglior coibentazione degli ambienti interni ed impermeabilizzazione dalle intemperie esterne. In aggiunta, si legge nel documento, gli interventi per l’isolamento del tetto sono tra quelli che “rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Superbonus 110% per rifacimento tetto: in cosa consiste

L’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (meglio noto come “Decreto Rilancio”) è destinata a favorire il completamento di specifici interventi di edilizia abitativa. Come si legge nella apposita sezione presente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, la misura “eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”.

La detrazione al 110% in relazione alle spese sostenute al 31 dicembre 2021, deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo; per le spese sostenute nel corso del 2022, invece, la detrazione va divisa in 4 quote annuale (anch’esse di pari importo) “entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi”.

Gli aventi diritto possono scegliere, in alternativa, di usufruire della detrazione tramite contributo anticipato, sotto forma di sconto in fattura praticato dal fornitore dei beni o dei servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. Il credito può essere ceduto ai fornitori, agli istituti di credito (e gli intermediatori finanziari) e ad altri soggetti, quali persone fisiche, lavoratori autonomi, società, enti o imprese.

Le quote riconosciute per le opere con SuperBONUS 110% fra cui il rifacimento del tetto, sono calcolate sulla base dell’ammontare complessivo della spesa secondo i seguenti criteri:

  • 000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 000 euro per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, da calcolare moltiplicando per ciascuno di essi;
  • € 30.000 per condomini con più di 8 unità immobiliari, da calcolare moltiplicandolo per ciascuna di esse.

A chi è destinata l’agevolazione

I soggetti che possono accedere all’agevolazione prevista dal “Superbonus” sono:

  • I condomini e gli edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari singolarmente accatastate, di unico proprietario o in comproprietà fra più persone fisiche;
  • Le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP); per tali soggetti, l’agevolazione è estesa alle spese sostenute fino a giugno 2023 se i lavori effettuati al 31 dicembre 2022 corrispondono al 60% degli interventi complessivi;
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato, società sportive dilettantistiche e sportive (per i lavori agli immobili o ai locali spogliatoio).

Come specifica la già citata guida al Superbonus 110% redatta dall’Agenzia delle Entrate e aggiornata a marzo 2021, l’agevolazione è destinata ai soggetti titolari di diritti reali sull’immobile, ossia:

  • Proprietario;
  • Nudo proprietario;
  • Titolare di altro diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie);
  • Locatario;
  • Comodatario (previo l’assenso allo svolgimento dei lavori da parte del possessore o del detentore dell’immobile);
  • Titolari di reddito d’impresa (solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti destinati alle parti comuni all’interno del condominio).

Come accedere al bonus

Affinché rientrino nella disciplina agevolativa, gli interventi edilizi devono rispettare precisi requisiti tecnici, riportati nel Decreto del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”), emanato dal MISE di concerto con il MEF, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra questi, il vincolo di garantire il miglioramento globale dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti spettanti agli aventi diritto, oltre a quelle già previste, vi sono anche:

  • Acquisizione del visto di conformità;
  • Asseverazioni di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti minimi richiesti e la congruità delle spese da sostenere.

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