Ripristino balconi: accedere alle detrazioni del bonus facciate Skip to content

Ripristino balconi: come accedere alle detrazioni del bonus facciate

La Legge di Bilancio promulgata a dicembre 2020 ha implementato una proroga del bonus facciate anche per il 2021, confermando l’agevolazione fiscale per le opere di ripristino delle superfici esterne degli edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali (ossia quelli utilizzati da un’azienda per lo svolgimento della propria attività d’impresa). 

Come funziona il bonus facciate 2021 

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta (IRPEF e IRES) del 90% sulle spese sostenute nel 2021 per il ripristino o il restauro delle facciate esterne. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la detrazione è riconosciuta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre. La normativa non prevede un limite massimo né per la spesa né per l’ammontare della detrazione. Quest’ultima, ai sensi del “Decreto Rilancio”, può essere sostituita con due forme alternative di fruizione del bonus: 

  • Sconto del corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo corrispondente al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da chi ha realizzato gli interventi edilizi. Costoro potranno poi recuperare il contributo sotto forma di credito di imposta pari alla detrazione spettante con la possibilità di cederlo ulteriormente; 
  • Cessione del credito d’imposta di pari ammontare, a sua volta cedibile a terzi. 

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese documentabili e in quelli successivi. 

I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono: 

  • Le persone fisiche, compresi esercenti di arti e professioni; 
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività di natura commerciale; 
  • Le società semplici e le associazioni di professionisti; 
  • contribuenti con reddito d’impresa. 

Sono esclusi dalla disciplina agevolativa i soggetti che possiedono redditi assoggettati a tassazione separata oppure ad imposta sostitutiva (come, ad esempio, chi aderisce al regime forfettario), a meno che non possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

Per poter beneficiare del bonus facciate, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile; in altre parole, l’agevolazione spetta a: 

  • Proprietarionudo proprietario o al titolare di un altro diritto reale di godimento dell’immobile (usufruttousoabitazione o superficie); 
  • Locatario o comodatario (in tal caso, è necessario che abbia il consenso da parte del proprietario per procedere all’esecuzione degli interventi). 

Possono accedere all’agevolazione anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto, a patto che la convivenza sia in atto al momento di inizio dei lavori e che questi riguardino l’immobile in cui i soggetti convivono. 

Quali interventi rientrano nel bonus 

Come spiega l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nella disciplina agevolativa tutti gli “interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”. L’Agenzia, inoltre, specifica come siano “ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata”, escludendo quindi infissi e serramenti che insistono sulla superficie in questione. Di conseguenza, rientrano nell’agevolazione anche le opere di rifacimento dei balconi, il restauro o il ripristino di fregi e ornamenti e interventi minori, come la pulitura o la tinteggiatura, su tutte le strutture che costituiscono l’involucro esterno dell’edificio. Il bonus è esteso all’acquisto del materiale e di altre spese strettamente correlate all’implementazione degli interventi (allestimento ponteggi, smaltimento materiali, IVA, tassa per l’occupazione del suolo pubblico). Inoltre, è possibile beneficiare dell’agevolazione anche per lavori che riguardano superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, a patto che siano visibili dall’esterno o dal suolo pubblico.  

L’agevolazione è applicabile agli interventi che si trovano all’interno di due aree specifiche, individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: 

  • Zona A: “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi”, come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate; 
  • Zona B: “parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq”. 

Nel caso in cui gli interventi sulla facciata, di qualsiasi natura, influiscano sulle caratteristiche termiche della struttura o interessino “oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”, è necessario che i lavori soddisfino le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e i parametri per la trasmittanza termica. A tale scopo, si rende necessario un controllo da parte dell’ENEA. 

Bonus facciate per il condominio 

Il bonus facciate può essere richiesto anche dai condomini per il ripristino delle parti comuni. Come spiega l’apposita guida redatta dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imputazione del periodo di imposta rileva la data del bonifico effettuato dal condominio “indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino”. Se, ad esempio, il condominio emette il bonifico nel 2020, le rate versate dal condomino tra il 2019 ed il 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto alla fruizione del bonus.  

Come accedere al bonus 

Le spese da assoggettare alla detrazione agevolata devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale (fatta eccezione per i titolari di reddito d’impresa), recante la causale del pagamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la partita IVA del soggetto destinatario del pagamento. Nel caso di interventi su parti condominiali comuni, i pagamenti devono essere effettuati dall’amministratore di condominio o da un condomino delegato. 

Dal punto di vista burocratico, per accedere al bonus bisogna compilare un apposito modulo, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, da presentare in formato cartaceo o per via telematica entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. 

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