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Ristrutturazione bagno: come accedere al bonus casa 2021

La ristrutturazione del bagno è tra gli interventi edilizi per i quali è possibile richiedere un’agevolazione fiscale; essa è disciplinata dall’articolo16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Successivamente a tale data, fatte salve proroghe nella Legge di Bilancio 2022, sarà ridotta al 36%.  

Il limite massimo di spesa ammessa al beneficio è pari a 96.000 euro, da dividere in dieci quote annuali di pari importo. L’agevolazione è prevista anche per coloro i quali acquistano “fabbricati a uso abitativo ristrutturati”, come spiega il portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 

Come funziona l’agevolazione 

Con l’art.119 della Legge n.77 del 2020, legge di conversione del “Decreto Rilancio”, sono state introdotte due ulteriori modalità di fruizione dell’agevolazione, limitatamente alle spese sostenute nel corso degli anni 2020 e 2021. I soggetti aventi diritto possono scegliere tra: 

  • Un contributo sotto forma di sconto anticipato dall’impresa che effettua i lavori e dai fornitori di beni e servizi fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso. I fornitori recuperano il contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura della detrazione che spetta loro; in alternativa, possono cederlo a soggetti terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 
  • Cessione del credito di imposta ad istituti di credito o altri intermediari, con la possibilità, da parte di questi ultimi, di cederlo a loro volta ad altri soggetti. 

Per quali lavori si può ottenere 

Gli interventi necessari per ristrutturare il bagno possono quindi riguardare non soltanto gli elementi strutturali e gli impianti, ma anche i sanitari e la rubinetteria, per cui esistono incentivi specifici (il cosiddetto “Bonus risparmio idrico”). I lavori edilizi per i quali è possibile beneficiare del bonus ristrutturazioni sono, in particolare, “quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001”, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: 

  • Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere necessarie al rinnovamento o alla sostituzione di parti dell’edificio anche strutturali “nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari”; 
  • Restauro e risanamento conservativo, inclusi “il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio”; 
  • Interventi di ristrutturazione edilizia volti a trasformare gli organismi edilizi mediante insieme di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, come spiega la guida redatta dall’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie, “non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione”. 

Assieme alle spese per le forniture dei materiali e la realizzazione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche i costi accessori, come ad esempio quelli per le prestazioni professionali (progettazione, perizie, sopralluoghi e simili), gli oneri di urbanizzazione e “gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati”, come specificato dall’approfondimento presente sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. 

Pertanto, è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale per diversi interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione e/o al rinnovamento del locale bagno come, ad esempio, la modifica delle dimensioni dello stesso e la sostituzione degli impianti. In generale quindi si individuano interventi che costituiscano una spesa prevista da un più ampio intervento di “manutenzione straordinaria”. La posa di un nuovo massetto o di un intonaco impermeabile, rientrando tra le opere di manutenzione ordinaria (così come la rasatura e la tinteggiatura delle pareti) rientrano nella disciplina agevolativa solo se approntati nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia più esteso. 

 

Come accedere all’agevolazione 

Gli aventi diritto all’agevolazione fiscale sono tutti i soggetti che detengono un diritto reale sull’immobile oggetto degli interventi edilizi: 

  • Il proprietario o il nudo proprietario; 
  • Soggetti che godono di altro diritto, quali usufruttousoabitazione o superficie; 
  • Inquilini e comodatari; 
  • Soci di cooperative (divise o indivise); 
  • Soci di società semplici; 
  • Imprenditori individuali (a patto che gli interventi non riguardino gli immobili strumentali); 
  • Il familiare convivente o il coniuge del proprietario o detentore dell’immobile; 
  • Il coniuge separato intestatario dell’immobile; 
  • Il convivente more uxorio purché “non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato” e solo per le spese sostenute dopo il primo gennaio 2016. 

Per poter avere accesso all’agevolazione, fa sapere l’Agenzia delle Entrate, “è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione”. Gli altri adempimenti funzionali all’accesso all’agevolazione sono: 

  • Comunicazione all’ASL prima dell’inizio dei lavori, nei casi in cui sia necessario; 
  • Pagamento delle tasse detraibili tramite bonifico bancario o postale; 
  • Conservare ed esibire, qualora richiesto dagli uffici competenti, la documentazione relativa agli interventi implementati, come ad esempio le abilitazioni amministrative, eventuali richieste di accatastamento o le ricevute di pagamento dell’IMU. 

 

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