La sostituzione degli infissi e dei serramenti, nell’ambito di opere di ristrutturazione edilizia o riqualificazione energetica degli edifici, rientra tra gli interventi per i quali è possibile accedere all’agevolazione fiscale prevista dalla disciplina del SuperBONUS 110%. Quest’ultimo, infatti, è applicabile a tutti i lavori previsti dal cosiddetto “EcoBONUS”, ossia l’insieme delle misure agevolative volte ad incentivare gli interventi finalizzati al miglioramento del rendimento termico ed energetico degli involucri delle strutture edilizie.
Per quali interventi è prevista l’agevolazione
I dispositivi che regolamentano la disciplina delle agevolazioni fiscali considerano tali interventi (sostituzione infissi e serramenti) identificabili come trainati, ovvero complementari alla riqualificazione energetica. Nella Guida al SuperBONUS 110% stilata dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un caso pratico, si legge “la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013”.
In base a quanto specificato dall’apposito vademecum dell’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)l’intervento deve avere per oggetto un immobile esistente, ossia già accatastato o per il quale sia stata presentata richiesta di accatastamento e “configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti”. Di conseguenza, sono escluse dall’agevolazione le nuove costruzioni.
In aggiunta, l’accesso alla detrazione è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti tecnici:
- Il serramento oggetto della sostituzione deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso altri vani non riscaldati;
- I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
- I valori di trasmittanza termica finali (Uw), devono essere inferiori uguali a quelli riportati nella Tabella 2 del D.M. 26.01.2010 (per interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020) o a quelli della Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020 se avviati dal 6 ottobre 2020;
- Devono essere rispettate le norme nazionali e locali in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza ed efficienza energetica.
Stando a quanto definito dall’art.119 del Decreto Legge “Rilancio” la sostituzione di infissi e serramenti ricade nell’ambito degli interventi di “efficienza energetica” ovvero compresi nell’attuale EcoBONUS, a patto che questi siano effettuati contestualmente con almeno uno degli interventi trainanti individuati dalle normative di riferimento, sia sulle parti comuni sia sulle singole unità abitative. Qualora l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia sia sottoposto a vincoli di vario genere (beni culturali, paesaggistici o imposti da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali), gli interventi eseguibile di efficientamento energetico, fra cui sostituzione di infissi e serramenti, possono essere compresi nell’agevolazione al 110% anche senza la realizzazione di interventi trainanti, a condizione che comportino un miglioramento complessivo dell’efficienza energetica di almeno due classi oppure, qualora non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Bonus serramenti 2021: in cosa consiste
Nella panoramica delle agevolazioni statali, la sostituzione di infissi e serramenti rientra nelle opere con aliquota pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 con detrazione massima ammissibile di 60.000 euro (EcoBONUS).
La detrazione può essere utilizzata dal soggetto beneficiario in una delle seguenti forme:
- Cinque quote annuali di pari importo (quattro per le spese sostenute nel corso del 2022);
- Sconto in fattura applicato dai fornitori;
- Cessione del credito.
Le spese ammissibili alla detrazione prevista dal bonus infissi 2021 sono:
- Coibentazione o sostituzione dei cassonetti, nel rispetto dei valori di trasmittanza previsti per le finestre dotate di infissi;
- Fornitura e posa in opera di nuove finestre e porte finestra;
- Integrazione o sostituzione di elementi vetrati;
- Fornitura e installazione di sistemi oscuranti, quali persiane, avvolgibili, scuri e relativi accessori, sostituiti assieme agli infissi o ai vetri oggetti dell’intervento;
- Prestazioni professionali accessorie.
I soggetti aventi diritto al bonus finestre
Il bonus per la sostituzione degli infissi è accessibile da parte di tutti i contribuenti che sostengono spese volte a finanziare interventi di riqualificazione energetica e possiedono un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dei lavori (proprietà, usufrutto, uso e abitazione, superficie).