Domante frequenti

Di seguito le risposte ad alcune delle domande più frequenti sugli incentivi fiscali 2020, per agevolarti nella comprensione e nella scelta degli interventi più adatti alle tue esigenze.

Il SuperBONUS 110% citato dall’art.119, legge n.77/20, è un’iniziativa promossa dallo Stato con l’obiettivo di apportare migliorie al patrimonio edilizio italiano esistente, tramite tipologie di interventi definibili trainanti, trainati e tramite il SismaBONUS. Tali obiettivi possono essere riassunti in:

  • efficientamento energetico dell’edificio
  • riduzione del rischio sismico dello stabile
  • installazione impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Gli interventi trainanti descritti da Decreto Rilancio sono opere di efficientamento energetico che danno accesso diretto alle agevolazioni al 110% e prevedono tre le tipologie di intervento:

  • isolamento termico dell’involucro edilizio di superfici verticali (facciata), orizzontali ed inclinate (coperture), con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero involucro [comma 1 lettera a)]
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale centralizzati esistenti (condomìni) con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria [comma 1 lettera b)]
  • sostituzione impianti autonomi di climatizzazione invernale esistenti (edifici unifamiliari o unità in edifici plurifamiliari) con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria [comma 1 lettera c)].

Effettuando uno dei tre interventi illustrati dal Decreto, rispettandone quindi i requisiti minimi ed il miglioramento di due classi energetiche, si potrà ottenere l’accesso diretto alle agevolazioni offerte dal SuperBONUS 110%. Il miglioramento del fabbisogno energetico dell’edificio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato tramite l’attestato di prestazione energetica A.P.E. (art.6 del DL 19 agosto 2005, n. 192) ante e post opere, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ulteriori lavori di efficientamento energetico, ad esempio la sostituzione dei serramenti (non direttamente citati tra gli interventi “trainanti” riportati nel Decreto), potranno comunque essere effettuati se realizzati congiuntamente ad una delle opere trainanti sopracitate, godendo quindi delle agevolazioni al 110%.

Esempio pratico: nel caso in cui, in un appartamento posto in condomìnio, si sostituissero infissi e serramenti, le spese potranno godere della detrazione del 110% se tale intervento verrà eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati a livello condominiale. I serramenti inoltre dovranno rispettare le caratteristiche di trasmittanza termica indicate dal Decreto 19 febbraio 2007. Se non dovesse essere abbinata ad alcun intervento trainante, la sostituzione dei serramenti potrà godere delle agevolazioni al 50%, avvalendosi dell’EcoBONUS in vigore (DL 63/2013 art. 14).

Gli interventi trainati sono tutte le molteplici opere (definite da art.14 DL n.63/13) che prevedono un miglioramento energetico dell’unità immobiliare e che attualmente sono agevolate con percentuali differenti dall’aliquota al 110% del SuperBONUS. Tali lavori, nei limiti di spesa previsti singolarmente, potranno raggiungere l’agevolazione del 110% solo nel caso in cui verranno eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (voce 2).

Nel caso non si riuscissero ad eseguire gli interventi trainanti, le opere definite trainate potranno comunque essere eseguite con l’agevolazione originale, differente dal 110% previsto da SuperBONUS.

Se invece, gli interventi trainanti non possono essere eseguiti per vincoli paesaggistici, beni culturali o per regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica comunque a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Dovrà comunque avvenire il doppio salto di classe e occorrerà dimostrare le problematiche impedenti.

Sì, il Decreto Rilancio ha elevato l’aliquota al 110% per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili ubicati in zona sismica 1, 2 e 3 (per approfondimenti: www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica) previsti dal “vecchio” SismaBONUS. Con la Legge n.77/20 si è inoltre aggiunta la possibilità di stipulare una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi con una detrazione del 90% e di ottenere un’agevolazione anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Sono esclusi dai benefici del SuperBONUS 110% tutti gli immobili di qualsiasi tipologia edilizia che risultino privi del sistema di riscaldamento. Il comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio agevola infatti gli interventi di coibentazione (isolamento) delle strutture che delimitano il volume riscaldato confinante con ambienti esterni, vani freddi e controterra.

Se l’edificio plurifamiliare che lo ospita sta già effettuando degli interventi di efficientamento energetico che beneficeranno del SuperBONUS 110% (es: cappotto termico) ottenendo così il salto di due classi energetiche, il singolo appartamento potrà beneficiare del 110% sulle spese sostenute per la sostituzione, a patto che caldaia e finestre possiedano i requisiti richiesti ai sensi dell’art.14 del DL n. 63 del 2013.

La detrazione equivarrà quindi al 110% della spesa effettuata, da utilizzare in 5 anni in quote annuali di pari importo.

Esempio pratico: spesa per sostituzione caldaia e infissi pari a € 7.500, detrazione € 8.250 da ripartire in 5 quote annuali pari a € 1.650.

L’intervento da eseguire per i servizi igienici, con sostituzione di pavimentazione, sanitari e rifacimento degli impianti, non rientra negli interventi di efficientamento energetico al 110% ma potrà essere compreso nella manutenzione straordinaria con relative agevolazioni riassunte in una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con limite massimo di € 96.000, da ripartire in 10 anni.

Esempio pratico: spesa per ristrutturazione di un servizio igienico pari a € 16.500, detrazione € 8.250 e quote annuali in 10 anni pari a € 825.

La tipologia di edifici collabenti non viene compresa negli interventi agevolati da SuperBONUS 110%, in quanto il comma 1 dell’art. 119 del Decreto definisce la volontà di agevolare l’efficientamento energetico e la coibentazione (l’isolamento) di strutture delimitanti volumi riscaldati confinanti con esterno (ambienti aperti, vani freddi e controterra). La definizione “volumi riscaldati” preclude quindi la presenza di un impianto che alteri le condizioni interne dell’ambiente, di cui è sprovvisto l’edificio collabente.

Nel caso ci si trovasse in zona sismica 1, 2 o 3 (per approfondimenti: www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica) e gli interventi da effettuare vertessero su opere di riduzione del rischio sismico, si potrebbe intervenire optando per le agevolazioni offerte dal SismaBONUS, con tutti gli interventi che questo prevede.

Il soggetto beneficiario potrà usufruire del SuperBONUS 110% per quanto riguarda la sostituzione di caldaia, infissi ed il rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del DL Rilancio. Rispettando inoltre il tetto massimo di spesa pari a € 50.000, come stabilito dall’art.119, legge 17 luglio 2020 n.77.

Esempio pratico: spesa per il rifacimento del cappotto termico pari a € 23.500 e € 8.000 per sostituzione di caldaia e infissi, detrazione € 34.650 da utilizzare nei successivi 5 anni in quote annuali pari a € 6.930.

Per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia con interventi su pavimentazione, impiantistica e bagni (ovvero un rinnovo di componenti senza migliorie nell’ambito dell’efficientamento energetico) si potrà accedere alle detrazioni pari al 50% delle spese sostenute, a patto che gli interventi possiedano i requisiti richiesti da normativa e rispettino i limiti massimi di spesa illustrati (pari a € 96.000).

Esempio pratico: spesa per ristrutturazione pari a € 50.500, detrazione € 25.250 da ripartire in 10 quote annuali pari a € 2.525.

Le agevolazioni concesse dal SuperBONUS 110% potranno essere impiegate al massimo su due unità immobiliari per interventi di riqualificazione energetica, come indicato da lettera b), comma 9, art.119 legge 17 luglio 2020, n.77. Le opere per riqualificare energeticamente la terza unità immobiliare ed eventualmente anche altre a seguire, potranno fruire delle agevolazioni concesse dall’EcoBONUS secondo le regole “ordinarie” e gli importi di spesa previsti.

Per quanto riguarda esclusivamente interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di un edificio plurifamiliare, saranno sempre ammessi anche se non riconosciuti come prima o seconda casa.

Gli interventi antisismici saranno invece realizzabili su tutte le unità abitative, purché situate nelle zone sismiche 1,2 e 3 (per approfondimenti: www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica).

La tipologia di interventi riconosciuti come demolizione e ricostruzione è stata chiarita da un interpello pubblicato dell’Agenzia delle Entrate in cui si cita la possibilità, per tali interventi, di beneficiare delle agevolazioni fiscali (SismaBONUS ed EcoBONUS). Nell’interpello si indica che la volumetria da realizzarsi in seguito alla demolizione dovrà essere pari o inferiore a quella preesistente, precisando che il titolo edilizio rilasciato dovrà trattare specificatamente di una ristrutturazione e non di un intervento ex novo.

Sì, l’inquilino con regolare contratto, potrà fruire del SuperBONUS se saranno effettuati gli interventi che la normativa comma 1, art.119 legge n.77/0, definisce “trainanti” e “trainati” (per la definizione consulta le domande n. 2 e 3). Se dopo un’analisi tecnica si definisce il raggiungimento dei requisiti energetici richiesti, quindi certificati da attestato di prestazione energetica pre e post intervento, si potrà richiedere l’agevolazione al 110% grazie anche alla presentazione del visto di conformità come indicato da comma 11, art.119 legge 17 luglio 2020, n.77.

Se entrambi gli interventi conseguiranno un miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), si potrà beneficiare del SuperBONUS 110% per le spese sostenute con un tetto massimo pari a € 50.000, come stabilito dall’art.119, legge 17 luglio 2020 n.77.

Se gli interventi previsti dall’EcoBONUS vengono effettuati contestualmente con le opere “trainanti” (per la definizione consulta la domanda n. 2) si godrà della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali opere comportino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi abbinabili a quelli trainanti potranno altresì includere l’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sia su parti comuni sia per le singole unità abitative.

Il Condominio, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso in cui si dimostri che l’adozione di un solo generatore produce un beneficio energetico.

Sì, in caso di unità immobiliari soggette a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, le spese sostenute per le diverse tipologie d’intervento a miglioria dell’efficientamento energetico (anche in assenza di intervento trainante come cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale sull’edificio condominiale – per la definizione completa consulta la domanda n. 2) potranno richiedere l’aliquota del 110%, purché avvenga il miglioramento delle due classi energetiche e quando non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

I condomìni termoautonomi non potranno eseguire quello che è l’intervento trainante dedicato alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, ma potranno effettuare l’intervento trainante dedicato all’isolamento dell’involucro. Per le agevolazioni in termini di impianto, i condomìni potranno godere dei benefici del SuperBONUS 110% nel caso dovessero sostituire il sistema esistente con un unico impianto centralizzato. In quest’ultimo caso potrebbero poi regolare i consumi tramite i sistemi di contabilizzazione.

Gli interventi che danno diritto alle agevolazioni del SuperBONUS 110% sono i lavori finalizzati all’efficientamento energetico delle parti comuni dell’edifico stesso, meglio definiti da normativa come interventi trainanti (per la definizione consulta la domanda n. 2).

Grazie alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, anche le singole unità immobiliari poste all’interno di un edificio plurifamiliare potranno effettuare gli interventi previsti dall’EcoBONUS.Gli interventi previsti dall’EcoBONUS  che la singola unità andrà a realizzare dovranno essere contestuali alla realizzazione degli interventi “trainanti”, comportando quindi un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta.

Alcune delle opere previste potranno essere (?) la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente, ed eventualmente l’adeguamento dei sistemi di distribuzione (collettori e tubi) ed emissione (come i corpi scaldanti, nonché i sistemi di regolazione e trattamento acqua). Inoltre, è possibile installare, sia su parti comuni che su singole unità, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Non sempre può risultare il metodo più consono fra quelli presenti nella panoramica edilizia, in quanto molti interventi, anche se riguardanti l’efficientamento energetico, non sono compresi nel 110% se non in abbinamento ad uno dei tre interventi trainanti indicati da normativa (per la definizione consulta la domanda n. 2).

Esempio problematica: in caso di installazione di impianto fotovoltaico, il SuperBONUS 110% non concede lo scambio sul posto, che si può in alternativa ottenere tramite gli interventi già previsti dal Bonus Edilizia.

Sì, è possibile, ma solo a condizione che questa funzione fosse stata assolta in precedenza dallo stesso generatore di calore per la climatizzazione invernale. Per le nuove installazioni e le ristrutturazioni (comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993) si prevede infatti che l’impianto centralizzato di produzione ACS per molteplici utenze debba avere un proprio generatore di calore distinto da quello per la climatizzazione invernale, a meno che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. Gli interventi ammessi dall’EcoBONUS  consentono soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e collettori solari termici.

Ciascun condòmino beneficerà della propria parte di detrazione in base alla suddivisone millesimale o secondo le indicazioni definite in sede di assemblea condominiale, come ogni altro intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione.. La detrazione sarà calcolata sulle spese precedentemente pattuite in assemblea e con l’impresa esecutrice delle opere. Tali spese dovranno quindi rispettare quello che è indicato da normativa come tetto massimo di spesa, oltre cui non si potrà accedere all’agevolazione del 110%.

Il locatario con contratto di locazione registrato potrà beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

Il miglioramento energetico di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, è vincolante per l’ottenimento dei benefici connessi al SuperBONUS 110%. Tale miglioria sarà verificata tramite l’attestato di prestazione energetica A.P.E. (art.6 del DL 19 agosto 2005, n. 192) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sì, con le agevolazioni proposte dal SuperBONUS 110% è possibile effettuare gli interventi di riqualificazione energetica e di sicurezza antisismica senza alcun esborso monetario, optando, per lo sconto in fattura secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in luogo della detrazione fiscale. L’impresa riceverà quindi un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.

L’impresa di costruzione che effettua gli interventi potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione tramite F24, diviso in cinque quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, ecc.).

Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.