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Superbonus 110% sulle seconde case: come funziona

Con l’entrata in vigore della Legge n. 77/2020 di conversione al “Decreto Rilancio”, l’aliquota di detrazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione e miglioramento del rischio sismico su edifici a prevalenza residenziale è stata incrementata al 110%. Questo incentivo statale  che comprende altresì l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione dei serramenti come opere aggiuntive, è nota come SuperBONUS 110% ed è applicabile anche ai lavori realizzati sulla seconda casa 

Vediamo come funziona. 

La normativa e il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate 

La possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali previste da SuperBONUS in relazione agli interventi sulla seconda casa, è stata chiarita con il con il comma 10 dell’art.119 (legge n.77/20) .Come si legge nella sezione “Domande e risposte” della Guida al Superbonus 110% disponibile nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, “la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata”. In altre parole, l’applicabilità del regime agevolativo non è più limitato alla sola abitazione principale e può essere estesa anche a quelle che vengono comunemente definite “seconde case”. Poiché si tratta di un aspetto quantomeno controverso della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate si è espressa ulteriormente, pubblicando un parere (la Risposta n. 327 del 9 settembre 2020) inerente ad un’istanza riguardante un intervento relativo ad un immobile in comodato d’uso gratuito. 

Interessante evidenziare, come citato dalla circolare n. 24/E di agosto 2020, la possibilità d’intervenire anche per gli inquilini che detengono l’immobile con un contratto di locazione regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

 

Ricapitolando, è possibile beneficiare dell’agevolazione a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

  • l’immobile possieda i requisiti tecnici indicati nell’articolo 119 del Decreto Rilancio per l’accesso all’agevolazione; 
  • il richiedente sia in possesso di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato; 
  • gli interventi per i quali si richiede l’applicazione del bonus, rientrino nella disciplina agevolativa. 

Bonus ristrutturazione sulla seconda casa: in cosa consiste 

Il SuperBONUS consiste in una detrazione di imposta lorda elevata al 110%, applicabile alle spese sostenute tra il primo luglio 2020 e il 30 giugno 2022 per la realizzazione di specifici interventi edilizi, individuati dagli strumenti normativi di riferimento. L’agevolazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo; in alternativa alla fruizione diretta, il beneficiario può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura applicato dai fornitori. 

Si ricordare che le scadenze per i condomini sono stati prorogati al 31 dicembre 2022, medesima data che definisce altresì il termine per gli edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari di unica proprietà ma solo se con il 60% di opere svolte in data 30 giugno 2022 

Bonus 110% sulle seconde case: per quali interventi è previsto 

Per essere inclusi nel SuperBONUS gli interventi edilizi devono rispettare due requisiti fondamentali: 

  • assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, qualora non fosse possibile, implementare il raggiungimento della classe energetica più alta; 
  • rispettare i requisiti tecnici minimi per l’accesso alle detrazioni indicati dal Decreto del 6 agosto 2020 promulgato di concerto da MISE, MEF e dal Ministero dell’Ambiente. 

Il miglioramento energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi viene certificato dall’APE, l’Attestato di Prestazione Energetica, ossia una dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato. Una copia del documento deve essere trasmessa ad ENEA ovvero l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. 

Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, permettono di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal SuperBONUS gli interventi di isolamento termico delle strutture opache “che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda”, inclusa la  coibentazione del tetto anche nel caso non delimitasse un ambiente riscaldato. In tal caso, l’agevolazione viene calcolata rispetto ad una spesa complessiva che varia in base al tipo di immobile: 

  • € 50.000 per edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti in edifici purifamiliari 
  • € 40.000 per ciascuna unità in edifici costituiti da 2 a 8 unità immobiliari 
  • € 30.000 per ciascuna unità eccedente alle 8 unità immobiliari 

 In aggiunta, possono essere inclusi nel bonus gli interventi sulle parti comuni per la “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria”; gli impianti devono rientrare almeno nella classe energetica A e possono includere: generatori di calore a condensazionegeneratori a pompa di calore ad alta efficienza, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione e collettori solari. Rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi antisismici. 

Oltre agli interventi trainanti sopra descritti (o principali) si aggiungono quelli trainati (o aggiuntivi), ossia lavori per i quali è già previsto l’ecobonus e che rientrano nel SuperBONUS se realizzati congiuntamente ai primi. Nello specifico, si tratta di interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e posa o implementazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. 

Chi può accedere al bonus seconda casa 

Come si legge sul portale dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che possono beneficiare del SuperBONUS sono: 

  • condomìni ed edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, della medesima proprietà o in comproprietà 
  • Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile o l’unità immobiliare oggetto dell’intervento; 
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp); l’agevolazione è estendibile alle spese sostenute fino al 3° giugno 2021 se, al 31 dicembre 2022 se, è stato completato il 60% dei lavori complessivi; 
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; 
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, per interventi sugli immobili adibiti a spogliatoi. 

 

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